Lo Statuto dell'Associazione
Alleanza Elvetica
I. Associazione e obiettivi
Art. 1
Con la denominazione «Alleanza elvetica» è costituita un'associazione, in appresso denominata Alleanza elvetica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
È disciplinata dal diritto svizzero e dai presenti statuti.
Riunisce organizzazioni politiche e singoli membri.
La sua sede è a Sion.
Art. 2
L'obiettivo dell'Alleanza Elvetica è di promuovere un movimento cittadino democratico.
Art. 3
L'Alleanza Elvetica risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei Membri, dei Presidenti, del Segretario Generale, dei segretari, dei membri dei comitati.
L'associazione è validamente impegnata con la firma individuale di un solo membro del Consiglio Esecutivo per tutti i punti di gestione del Partito e per tutte le decisioni che non superino un investimento finanziario superiore a CHF 500. -. Per le decisioni relative alle modifiche o cancellazione dell'Associazione Alleanza Elvetica o qualsiasi impegno di importo superiore a CHF 500. -, la firma collettiva di due membri del Consiglio Esecutivo è necessaria.
Le risorse finanziarie dell'Alleanza Elvetica sono costituite da contributi, sovvenzioni, donazioni e dal prodotto delle attività dell'associazione.
I contributi finanziari richiesti ai Membri sono decisi dal Consiglio Esecutivo.
II. Membri
Art. 4
I membri sono suddivisi in:
a) Membri attivi
È riconosciuto membro attivo, ogni individuo di 18 anni compiuti, accettato dal Consiglio Esecutivo e che abbia pagato la sua quota. Possono partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto.
b) Membri sostenitori
I membri sostenitori sono coloro che versano un contributo finanziario all'Alleanza elvetica. Non possono partecipare all'assemblea e non hanno diritto di voto.
c) Membri donatori
I membri donatori sono coloro che sostengono l'Alleanza elvetica con una o più donazioni annuali, per un importo di CHF 200. - minimo. Possono partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto.
d) Membri giovani
I cittadini svizzeri che hanno compiuto 16 anni e che accettano gli obiettivi dell'Alleanza elvetica possono aderire all'Alleanza elvetica come membri della sezione Gioventù Alleanza elvetica fino a 25 anni. Sono riconosciuti membri dal Consiglio Esecutivo, possono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto a partire dai 18 anni.
Art. 5
Membri attivi, sostenitori, donatori e giovani sono registrati nell'elenco dei membri. I membri attivi, sostenitori, donatori e giovani hanno gli stessi diritti e doveri e sono eleggibili per tutte le posizioni dell'Alleanza Elvetica.
Art. 6
Il comportamento di ogni membro deve essere sempre esemplare e non dar luogo a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà, rispetto verso gli organi dell'Alleanza Elvetica, verso gli altri membri e tutte le persone esterne al Partito.
Art. 7
Ogni membro può presentare in qualsiasi momento le proprie dimissioni scritte al Consiglio Esecutivo senza preavviso.
Art. 8
Un membro può essere espulso dall'Alleanza Elvetica se la sua condotta lo ha reso indegno di farne parte.
L'espulsione è decisa dal Consiglio Esecutivo.
III. Organi dell'Associazione
Art. 9
Gli organi dell'Alleanza Elvetica sono:
a) Il Consiglio Esecutivo
b) Le sezioni cantonali
c) Sezione della gioventù
d) I revisori dei conti
e) L'Assemblea
A. Il Consiglio Esecutivo
Il Consiglio Esecutivo è l'organo supremo dell'Alleanza Elvetica e prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate dagli Statuti ad altri organi. Sovrintende in particolare alla gestione delle altre sezioni e dispone del potere di revocare i loro membri per motivi gravi.
Il Consiglio Esecutivo è composto da almeno 2 membri:
Un Presidente, un Segretario Generale/Tesoriere.
Può ampliare il suo comitato in funzione delle esigenze dell'Alleanza elvetica, della sua evoluzione o di esigenze puntuali.
Un membro del Consiglio Esecutivo può cumulare più funzioni in seno al Consiglio Esecutivo e in seno ad altre sezioni purché queste non siano incompatibili.
I membri del Consiglio Esecutivo sono eletti per un mandato di 4 anni, rinnovabile tacitamente per la stessa durata salvo dimissioni. Le dimissioni devono pervenire al più presto 3 mesi prima della fine di un mandato. Un membro dimissionario del Consiglio Esecutivo sarà sostituito dalla persona designata dai restanti membri del Consiglio Esecutivo.
Un membro del Consiglio Esecutivo può farsi escludere dal Consiglio Esecutivo per colpa grave con l'approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo.
B. Le sezioni cantonali
Le sezioni cantonali sono gestite da un presidente e un segretario cantonale. La loro nomina è coordinata e deve essere approvata dal Consiglio Esecutivo. Sono controllate dal Segretario Generale e sono tenute a rispettare la linea di condotta del Partito, le direttive del Consiglio Esecutivo e i presenti statuti.
C. Sezione Gioventù
Il Partito coinvolge e sostiene, secondo le modalità decise dal Segretario Generale, le attività svolte dalla Sezione Gioventù Alleanza Elvetica, che raggruppa i membri attivi della Lega di età compresa tra 16 e 25 anni.
Die Sektion Jugend der Helvetischen Allianz wird von einem Präsidenten und einem Sektionssekretär geleitet, der vom Exekutivrat gewählt wird und unter der Aufsicht des Generalsekretärs steht.
D. Revisori dei conti
L'Assemblea nomina due revisori dei conti, che non sono necessariamente membri, che rimangono in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. Non possono essere membri del Consiglio Esecutivo.
E. L'Assemblea
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo una volta all'anno.
L'Assemblea delibera sulle questioni proposte dal Consiglio Esecutivo e, in ogni caso, sui punti seguenti:
• approvazione dei conti annuali,
• approvazione e modifica dello statuto,
• nomina dei membri dei comitati,
• nomina dei revisori dei conti,
• ratifica i nomi dei candidati proposti dal Consiglio esecutivo per le cariche di competenza cantonale,
• ratifica ogni alleanza elettorale a livello cantonale e federale proposta dal Consiglio esecutivo.
• importo del contributo finanziario di base richiesto ai membri,
• l'espulsione di un membro ai sensi dell'art. 8.
Art. 10
L'assemblea ordinaria dei membri è convocata almeno 3 settimane prima della data fissata per la riunione.
Il parere menzionerà i punti all'ordine del giorno. Nessuna risoluzione può essere presa su questioni che non sono state debitamente annunciate.
Ogni membro con diritto di voto può proporre al Consiglio Esecutivo, nei 10 giorni precedenti l'Assemblea, punti da trattare affinché figurino nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Esecutivo può convocare i membri ad una riunione straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, indicando i punti all'ordine del giorno.
Allo stesso modo, un quinto dei membri aventi diritto di voto può chiedere per iscritto al Consiglio Esecutivo la convocazione di un'Assemblea straordinaria, indicando e giustificando nelle richieste le questioni e le proposte iscritte all'ordine del giorno.
Art. 11
Le convocazioni sono effettuate per posta elettronica.
Art. 12
Le assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite indipendentemente dal numero dei membri presenti.
Art. 13
I lavori dell'Assemblea sono diretti dal Segretario generale, che agisce in qualità di presidente della stessa. Dirige l'Assemblea, assicurando lo svolgimento ordinato e regolare delle discussioni e delle votazioni.
Può essere assistito da un Segretario per redigere il verbale e, se necessario, da scrutatori designati dall'Assemblea all'inizio della seduta.
Art. 14
La votazione si svolge per alzata di mano o a scrutinio pubblico.
Art. 15
Per le nomine ai posti del partito e delle sue sezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Se ci sono più di due candidati e nessuno di essi ottiene la maggioranza richiesta al primo turno, sarà organizzato un secondo turno e saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità dei voti, verrà effettuato un nuovo spoglio e, se il risultato di questa votazione si ripeterà, sarà convocata un'assemblea straordinaria che si terrà entro un termine massimo di 4 settimane per procedere ad una nuova votazione.
Per modificare lo Statuto è richiesta una maggioranza di metà più uno dei membri con diritto di voto presenti all'Assemblea.
Solo il Consiglio Esecutivo può prendere la decisione di sciogliere l'Alleanza Elvetica.
In caso di scioglimento, il Consiglio Esecutivo deciderà la destinazione dei beni dell'Alleanza Elvetica, esclusa ogni ripartizione tra i soci.
Tutte le altre risoluzioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice.
Art. 16
Il Segretario Generale
La nomina del Segretario Generale dell'Alleanza Elvetica spetta al Consiglio Esecutivo. Il Segretario Generale rimane in carica per un periodo di 4 anni con una tacita rielezione per 4 anni in caso di non dimissioni.
Il Segretario Generale designa uno o più Vice Segretari per sezioni. Questi costituiscono il Coordinamento.
Art. 17
Il Segretario generale beneficia della stretta collaborazione dei membri del Consiglio esecutivo e dei comitati delle sezioni cantonali e della sezione gioventù per tutti i suoi compiti.
È responsabile in particolare dei seguenti compiti:
• elabora gli obiettivi dell'Alleanza Elvetica, la gestisce e ne determina il programma,
• gestisce il patrimonio del partito, prepara i bilanci e i conti annuali,
• gestisce le comunicazioni interne ed esterne del partito,
• rappresenta il partito nei confronti di terzi, con la firma congiunta di un membro del Consiglio Esecutivo per gli affari importanti,
• propone all'Assemblea dei membri per la ratifica i nomi dei candidati ai posti di competenza cantonale e federale (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati),
• gestisce le relazioni con il gruppo parlamentare al Gran Consiglio,
• gestisce le relazioni con le Sezioni del Partito, di cui assicura la supervisione con l'appoggio del Presidente.
Il Segretario Generale può anche costituire comitati di lavoro per ottimizzare i compiti che gli sono assegnati e migliorare la coesione del Partito, e può contare su collaboratori esterni.
Art. 18
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dallo statuto, si applicano le disposizioni di legge sulle associazioni del Codice civile svizzero.
Art. 19
I presenti Statuti sono stati approvati nella seduta costitutiva del 25 luglio 2025 ed entrano in vigore il 1o agosto 2025, annullano e sostituiscono tutte le versioni precedenti.
Sion il, 25 luglio 2025
Il Presidente/ Presidente Sezione Gioventù Il Segretario Generale/ Tesoriere
Ewan Jacquemin Pierre Burgalassi